Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e loro familiari
Richiesta di residenza ed attestazione di soggiorno permanente
Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2025, 08:42
Dall’11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 30/2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei paesi membri dell’Unione Europea.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia e Liechtenstein, San Marino e Svizzera.
Per familiari si intendono:
- coniuge
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
- ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
Soggiorno fino a tre mesi
Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari (di cittadinanza dell’Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I famigliari con cittadinanza NON dell’Unione devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto d’ingresso se previsto).
Soggiorno per più di tre mesi
Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, se intendono stabilire in Italia la dimora abituale, possono richiedere la residenza e produrre la documentazione attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo decreto legislativo. (Art. 9 D.Lgs. 30/07)
I familiari con cittadinanza NON dell’Unione devono chiedere alla Questura la carta di soggiorno per famigliari di cittadini dell’Unione (Art. 10 D.Lgs. 30/07)
Requisiti
Per l’iscrizione è necessario presentare, oltre al documento valido per l’espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l’espatrio), la seguente documentazione:
a) Per i lavoratori subordinati:
– Documenti comprovanti l’attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga).
b) Per i lavoratori autonomi:
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate;
c) Per chi non svolge attività lavorativa (compreso studenti):
Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Pertanto è necessario
1) Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato o da terze persone che provvedono al mantenimento e va comprovata mediante idonea documentazione.
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, come stabilito dal Ministero dell’Interno nella circolare del 28 ottobre 2008, n. 13.
L’INPS ha emanato la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 con cui è stato determinato l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2025 in euro 7.002,97 annui.
Dichiarante
€ 7.002,97
b) dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni
€ 7.002,97 + 3.501,49 = 10.504,46
c) dichiarante + 1 figlio di età inferiore ai 14 anni
€ 7.002,97 + 3.501,49 = 10.504,46
d) dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 7.002,97 x 2 = 14.005,94
e) dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai 14 anni
€ 7.002,97 + 7.002,97 + 3.501,49 = 17.507,43
2) Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. nel territorio nazionale Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all’estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
Modalità di iscrizione
Presentare apposita dichiarazione di residenza
Attestato di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente (residenza continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) possono richiedere al comune di residenza l’attestato che certifica la loro condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.